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Novità Irpef - Ires
17 Settembre 2011

Rimborso delle imposte relative a compensi 2008 – 2009 per incrementi della produttivita’: l’Agenzia delle Entrate precisa come compilare il modello Unico PF correttivo di un precedente modello 730.

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Nella Risoluzione n. 85 del 12 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle modalità di compilazione del modello Unico Persone fisiche 2011, correttivo nei termini, o integrativo, di un precedente modello 730/2011 contenente la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate dai dipendenti in relazione a compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi della produttività negli anni 2008 e 2009.

Si ricorda che il rimborso suddetto può essere richiesto qualora i compensi in questione siano stati assoggettati a tassazione ordinaria e non all’imposta sostitutiva del 10 %.

Nella Risoluzione è stato specificato che nel caso nel quale la rettifica o l’integrazione effettuata con il modello Unico Persone fisiche non riguardi i dati indicati nel rigo F13 del precedente modello 730/2011, ossia i dati relativi alla richiesta di rimborso in questione, non dovrà essere compilato il quadro QR (quadro destinato, appunto, alla richiesta di rimborso incremento di produttività 2008 e 2009). Inoltre, dovrà essere barrata, sul frontespizio del modello, una delle seguenti caselle: “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa”.

L’importo dell’Irpef già trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta, risultante dal modello 730-3/2011, dovrà essere inserito nel rigo RN40 del modello Unico.

Però, viene rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’importo del rimborso erogato dal sostituto d’imposta comprende anche il rimborso riconosciuto in relazione ai compensi ricevuti a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Nella Risoluzione in esame, sono state, quindi, inserite le istruzioni per depurare i dati del modello 730-3 dalla parte riconducibile al rimborso per incremento di produttività, così da poter individuare gli importi corretti da indicare nel rigo RN40 del modello Unico.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, esaminato la situazione nella quale si voglia ottenere la modifica dei dati inseriti nel rigo F13 del precedente modello 730. Sono state, a tale proposito, individuate due diverse ipotesi: quella nella quale il rimborso erogato sia superiore a quello spettante e quella nella quale si abbia diritto ad un rimborso maggiore.

Nella prima ipotesi, il rimborso indebitamente percepito dovrà essere versato tramite modello F24. A tal fine, verranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate, con successiva Risoluzione, degli appositi codici tributo. Potrà trovare applicazione l’istituto del ravvedimento operoso.

Nella seconda ipotesi, il contribuente potrà richiedere l’ulteriore rimborso a lui spettante presentando un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato precisato che il rimborso non potrà essere richiesto nel caso in cui sia stata già presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 nella quale si sia fatta valere la tassazione più favorevole dei compensi relativi agli incrementi di produttività.

Infine, è stata presa in considerazione l’ultima situazione, ossia quella nella quale si voglia presentare un modello Unico Persone fisiche che corregga o integri il precedente modello 730 e, contestualmente, si vogliano rettificare i dati inseriti nel modello 730 suddetto in relazione alla richiesta di rimborso delle imposte versate in riferimento ai compensi per incremento della produttività. In questo caso, dovrà essere compilato il modello Unico secondo le indicazioni già fornite dall’Agenzia per la prima situazione e dovrà essere rettificata la richiesta di rimborso secondo le indicazioni fornite in relazione alla seconda situazione.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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