Con la Risoluzione n. 49 dell’11 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto dall’Istituto Italiano di Tecnologia riguardo all’applicabilità della ritenuta alla fonte al rimborso spese che esso stesso eroga ai docenti ed ai ricercatori che invita presso la propria struttura, in particolare per lo svolgimento di seminari scientifici.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che il trattamento tributario dei rimborsi spese deve essere determinato in relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte le varie attività, dai docenti e dai ricercatori delle altre istituzioni scientifiche che si recano presso l’Istituto istante.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia si tratta, in particolare, di attività consistente nello svolgimento di seminari da parte di docenti e ricercatori esterni, ai quali l’Istituto rimborsa, o anticipa direttamente, le spese sostenute per la partecipazione ai seminari medesimi (spese tutte certificate). Gli invitati ai seminari non svolgono, generalmente, attività di lavoro autonomo abituale.
Per i redditi di lavoro autonomo occasionale, il criterio per la determinazione dei redditi è quello della differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente riguardanti la produzione di tali redditi.
Se, quindi, per lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo è previsto esclusivamente il rimborso, o l’anticipazione, delle spese strettamente necessarie all’esecuzione della prestazione di lavoro medesima, il reddito generato da tale lavoro autonomo occasionale sarà pari a zero, anche se le spese saranno sostenute in un diverso periodo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ottica della semplificazione, l’Istituto istante potrà non assoggettare a ritenuta alla fonte i rimborsi delle spese, nella misura in cui tali spese siano soltanto quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari. La medesima regola vale anche nel caso in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.
Inoltre, anche il percipiente di dette somme beneficerà della semplificazione, in quanto non le dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi.
Le regole predette valgono, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui i soggetti percipienti delle somme siano soggetti fiscalmente non residenti in Italia.
Se, invece, le somme percepite eccedono le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività di lavoro occasionale, si dovrà ritenere che l’attività non abbia più carattere gratuito e l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito da lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i costi sostenuti dal committente sono comunque rilevanti, anche ai fini dell’Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.