NULL
Novità Irpef - Ires
10 Settembre 2004

Rimborsi di ritenute IRPEF: la presentazione dell’istanza ad un ufficio incompetente impedisce il ricorso

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 luglio 2004, n. 13194, in materia di ritenute IRPEF ha chiarito che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, deve essere presentata dal contribuente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il concessionario dove è stato eseguito il versamento.

La presentazione ad una Direzione incompetente territorialmente impedisce la formazione del provvedimento negativo e rende improponibile il ricorso.

Fonte:   www.seac.it

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto