NULL
Novità Irpef - Ires
10 Settembre 2004

Rimborsi di ritenute IRPEF: la presentazione dell’istanza ad un ufficio incompetente impedisce il ricorso

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 16 luglio 2004, n. 13194, in materia di ritenute IRPEF ha chiarito che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, deve essere presentata dal contribuente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il concessionario dove è stato eseguito il versamento.

La presentazione ad una Direzione incompetente territorialmente impedisce la formazione del provvedimento negativo e rende improponibile il ricorso.

Fonte:   www.seac.it

Articoli correlati
1 Dicembre 2023
Proroga del secondo acconto dell’Irpef per il 2023

Il 9 novembre 2023 sono stati forniti ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle...

1 Dicembre 2023
Ravvedimento speciale: ultima chiamata il 20 dicembre 2023

Il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie rientra tra le misure previste...

1 Dicembre 2023
CONAI: cos’è e come aderire

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto