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Novità Irpef - Ires
16 Novembre 2013

Rimanenze di magazzino valutate a costi specifici: la svalutazione non assume rilevanza ai fini Ires.

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Nella Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un interpello, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza fiscale della svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici.

In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguardava un’abitazione che era stata acquistata all’asta dalla società istante. L’immobile era stato iscritto in bilancio tra le rimanenze con una valutazione al costo specifico, comprensivo del prezzo di acquisto e degli oneri accessori.

Il consulente nominato dal Tribunale aveva attestato che l’immobile era conforme alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dal Comune e che era comunque possibile condonare eventuali difformità. In realtà, l’intero complesso immobiliare del quale faceva parte l’abitazione acquistata era risultato, poi, totalmente difforme rispetto alla licenza edilizia e non era stato possibile procedere al condono dell’opera.

Nonostante il ricorso presentato in via giudiziaria per richiedere l’annullamento del trasferimento dell’immobile, non era stato possibile ottenere tale annullamento. Il valore di mercato dell’immobile medesimo era stato stimato, da un consulente della società istante, significativamente inferiore al prezzo di acquisto. Tale minore valore era stato iscritto in bilancio.

La società istante chiedeva di conoscere se la svalutazione contabile dell’immobile avrebbe assunto rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 92 del TUIR.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 12 novembre è che la svalutazione iscritta in bilancio dalla società istante, in relazione all’immobile iscritto al costo di acquisto, non assume rilevanza ai fini Ires.

Quindi, è necessario operare in sede di dichiarazione una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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