Con Risoluzione 22 ottobre 2009, n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme liquidate per le opere ultrannuali coperte da SAL (Stato Avanzamento Lavori) “provvisori”, costituiscono solo movimentazioni finanziarie prive di effetti reddituali per il committente (appaltatore), ma concorrono, invece, alla valutazione delle rimanenze del subappaltatore.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, per il committente (appaltatore), un pagamento legato a un SAL privo dei caratteri di “definitività” costituisce esclusivamente un credito verso l’appaltatore (subappaltatore). La rilevanza reddituale, vale a dire il riconoscimento del costo, si avrà solamente nell’esercizio di accettazione definitiva dell’opera, con il passaggio della proprietà o del rischio al committente e il diritto per l’appaltatore di ricevere il pagamento.
Fonte: www.seac.it
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