La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 22.06.2010 n. 54 ha stabilito che le differenze di cassa di segno negativo, ossia le differenze negative tra i valori di cassa effettivamente disponibili – giacenza fisica – e le corrispondenti rilevazioni contabili eseguite dall’impresa – giacenza contabile, che derivino da cause non documentabili e non imputabili a scelte dell’imprenditore, rilevano ai fini IRES e IRAP e sono fiscalmente deducibili solo quando risultano inevitabili, fisiologiche e connaturate all’attività svolta dall’impresa.
Il quesito relativo alla rilevanza ed alla deducibilità di queste differenze di cassa, che possono avere origine da circostanze di volta in volta diverse e non identificabili, era stato posto da un’associazione che riunisce imprese che operano nel settore della grande distribuzione.
L’amministrazione finanziaria ha, inoltre, specificato che, ai fini della deducibilità IRES ed IRAP, l’ammanco di cassa deve essere documentato con un verbale da redigere al momento nel quale si accerta la sussistenza della differenza, verbale che deve essere sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l’ammanco.
Gli ammanchi quotidiani saranno deducibili dal reddito d’impresa, quali oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti, se risulteranno di modesto ammontare.
Inoltre, per la rilevanza ai fini IRAP, si ritiene che le differenze di cassa classificate nel Conto Economico, aggregato B “ Costi della produzioneâ€, voce “Oneri diversi di gestioneâ€, siano in linea di principio deducibili se rilevate in bilancio in coerenza con i criteri dettati dai principi contabili nazionali.
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