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Novità Irpef - Ires
22 Gennaio 2011

Riduzione della base imponibile ai fini Irpef per i giovani lavoratori che rientrano in Italia. La prevede una nuova legge.

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La Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2011, ha previsto degli incentivi fiscali per i lavoratori che decidono di rientrare in Italia. L’efficacia dell’agevolazione fiscale introdotta con questo provvedimento legislativo si esplica per il periodo compreso dalla data di entrata in vigore della legge medesima al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Riguarda, inoltre, i soggetti che possiedono determinati requisiti, meglio indicati successivamente, alla data del 20 gennaio 2009.

I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia, negli ultimi 24 mesi o più, e che, essendo stati assunti o avendo avviato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia, vi trasferiscono il proprio domicilio e la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’impresa.

I benefici fiscali sono previsti, altresì, in favore di quei cittadini dell’Unione Europea, nati nel 1969 o negli anni successivi, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e vi trasferiscono il proprio domicilio e la propria residenza, entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
E’, invece, esclusa l’applicazione dell’agevolazione per coloro che già godono di altri benefici, come gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, introdotti dall’art. 17 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e per quei lavoratori che sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese italiane e, in forza di tale rapporto di lavoro, svolgono all’estero la propria attività lavorativa.
Il beneficio consiste nella circostanza che, per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa ed i redditi di lavoro autonomo concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, ossia nella misura del 20 % per le lavoratrici, e del 30 % per i lavoratori. 
Nella medesima legge è previsto che le Regioni possano destinare ai lavoratori in questione una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in godimento o in locazione per un periodo di almeno 24 mesi.
Infine, è prevista la decadenza dai benefici fiscali per coloro che trasferiscono nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima fruizione dei benefici. In tal caso, sarà necessario restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzioni ed interessi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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