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Novità Irpef - Ires
3 Dicembre 2011

Riduzione dell’acconto Irpef anche per la cedolare secca ed i contribuenti minimi. Per chi ha pagato l’acconto in misura piena, istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta.

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Con un Comunicato Stampa del 25 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il differimento dell’acconto Irpef di 17 punti percentuali, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 (newsletter Misterfisco del 28 novembre 2011), trova applicazione anche con riguardo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che si avvalgono del regime dei “minimi”.

In tale sede, è stato specificato che, entro il 30 novembre, i “contribuenti minimi”, tenuti ad effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 20 %, avrebbero dovuto pagare l’acconto nella misura ridotta dal 99 % all’82 % dell’imposta dovuta per il 2010. Per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca, la misura dell’acconto si è ridotta dall’85 % al 68 % dell’imposta dovuta per il 2011.

Nel Comunicato Stampa è stato, altresì, ricordato che coloro che hanno già effettuato i versamenti applicando le percentuali nella misura non ridotta hanno diritto ad un credito d’imposta di importo corrispondente al maggiore acconto versato.

E proprio a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 117 del 30 novembre 2011, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta suddetto.

Si tratta del codice “1797”, denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”, e del codice “1844”, denominato “CEDOLARE SECCA – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”.

Con la medesima Risoluzione, inoltre. è stato ridenominato il codice tributo “4035” istituito con una precedente Risoluzione del 15 dicembre 2009. Il codice tributo in questione è ora denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011”.

E’ stato, infine, precisato che i codici in questione devono essere inseriti, nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno di imposta al quale si riferisce il credito.
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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