Con Sentenza 16 agosto 2005, n. 16944, la Corte di Cassazione ha disposto che ai casi di rinnovo, conversioni e ampliamenti di opifici già esistenti, che non attribuiscono nuove potenzialità allo stabilimento, in grado di aumentare la produzione e consentire un incremento dello sviluppo economico, non è applicabile la riduzione dell’IRPEG.
L’agevolazione fiscale in oggetto ha, infatti, carattere di eccezionalità e deve essere riconosciuta solamente nei casi in cui gli interventi producano effetti equiparabili a quelli prodotti dalla nascita di un nuovo stabilimento industriale.
Fonte: www.seac.it