L’articolo 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, lettere a) e b), TUIR, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1º gennaio 2002, possa essere assunto il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%.
Con Risoluzione 01 agosto 2008, n. 333, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il suddetto valore attribuito dei terreni edificabili e con destinazione agricola non può essere utilizzato ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale alternativa di calcolo è utilizzabile meramente ai fini della determinazione dei redditi diversi ed è esclusa, pertanto, sia nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali sia nell’ipotesi di beni attribuiti a soci recedenti.
Fonte: www.seac.it
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