Con Risoluzione 9 novembre 2006, n. 127, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello proposto da una società che con la controllante ha optato per il consolidato fiscale, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di riallineamento dei valori fiscali dei fondi di accantonamento, di cui all’articolo 128, TUIR.
In particolare, l’Amministrazione evidenzia che non esistendo uno specifico criterio con cui imputare gli utilizzi dei fondi agli accantonamenti stanziati a valere sui medesimi (escluso il caso del fondo rischi su crediti), è necessario individuare, di volta in volta, il collegamento tra i singoli utilizzi dei fondi con gli accantonamenti già effettuati.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, infatti, devono assumere rilevanza i soli utilizzi riferiti alla parte tassata del fondo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la società dovrà adottare il criterio di imputazione proporzionale, prendendo a base di riferimento il valore del fondo presente nell’esercizio precedente al suo utilizzo.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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