Con Sentenza n. 4/1/2010, la CTP di Novara ha sancito che l’attività di revisione contabile è esclusa dall’IRAP poiché, per lo svolgimento, non è richiesta autonoma organizzazione: non rileva l’ammontare dei compensi e delle spese dichiarate dal contribuente.
Nel caso specifico i giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente che, cessata l’attività professionale di ragioniere, con conseguente cancellazione dal relativo collegio, aveva continuato ad essere componente di qualche collegio sindacale, con iscrizione solamente nel registro dei revisori.
Fonte: www.seac.it
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