Con Sentenza n. 48/26/08, la Ctr del Lazio ha ribadito il principio in forza del quale spetta al Fisco italiano e non al contribuente, fornire prove certe e concrete che dimostrino la residenza all’estero di quest’ultimo al fine di sottrarsi alla tassazione nel nostro Paese.
Secondo la legislazione fiscale, infatti, si considerano residenti sul territorio italiano le persone fisiche iscritte al registro dell’anagrafe almeno per 183 giorni (anche non continuativi), che abbiano il domicilio (inteso come sede principale dei propri affari e/o interessi) in Italia oppure che abbiano la dimora abituale sul territorio nazionale.
A parere dei giudici, l’uso di carte di credito, l’utenza telefonica, la presenza fissa dei figli in Italia (quando è assunta una persona addetta alla loro cura), non sono prove sufficienti a dimostrare la stabile dimora in Italia del contribuente.
Fonte: www.seac.it
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