Con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al soddisfacimento del requisito dell’ininterrotto possesso delle partecipazioni, necessario per beneficiare del regime PEX di cui all’articolo 87, TUIR nel caso di cessione di azioni relative ad una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detenzione delle partecipazioni, acquisite per aumento di capitale sociale deliberato a seguito della procedura di concordato preventivo, decorre dalla data dell’omologazione della Proposta di Concordato da parte del Tribunale: non può essere quindi considerato il momento in cui i creditori hanno approvato la proposta di concordato, precedente la data di omologazione.
Fonte: www.seac.it
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