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Novità Irpef - Ires
6 Ottobre 2012

Remissione in bonis per chi effettua gli adempimenti formali in ritardo: i primi chiarimenti sulla nuova disciplina.

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Nella Circolare n. 38 del 28 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina, introdotta con il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, relativa alla semplificazione degli adempimenti tributari.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento, in particolare, alla disposizione contenuta nell’articolo 2, comma primo, del Decreto suddetto, in base alla quale è ora consentita la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non abbia, nei termini prescritti, adempiuto gli obblighi di preventiva comunicazione o effettuato altro adempimento formale previsto dalla normativa vigente. Si tratta di una particolare forma di ravvedimento operoso: la cosiddetta remissione in bonis.

La prima condizione richiesta affinché si possa beneficiare di tale misura è rappresentata dalla circostanza che la violazione commessa dal contribuente non sia stata constatata o che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Se l’attività di accertamento iniziata riguarda ambiti diversi da quello al quale si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale per il quale il contribuente ha effettuato tardivamente gli adempimenti formali, la regolarizzazione in questione è comunque ammessa.

Inoltre, affinché si possa beneficiare della remissione in bonis, è necessario possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento. Tali requisiti dovevano essere posseduti alla data di scadenza originaria del termine, previsto dalle norme, per effettuare l’adempimento formale.

Ancora, il contribuente che intenda beneficiare di tale nuova forma di ravvedimento operoso dovrà effettuare la comunicazione o il diverso adempimento formale prescritto dalle norme, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia della prima dichiarazione il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o il diverso adempimento formale che il contribuente non ha effettuato tempestivamente. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è quello ordinario, senza che possa assumere rilievo il “periodo di tolleranza” per la presentazione delle dichiarazioni.

Infine, è necessario che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o al compimento dell’adempimento tardivo, versi la sanzione di importo pari a 258 Euro. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale sanzione deve essere versata mediante modello F24, senza la possibilità di effettuare compensazioni, e non può essere oggetto di ravvedimento.

Il nuovo istituto, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, riguarda soltanto le ipotesi nelle quali la preventiva comunicazione o l’adempimento formale, che il contribuente non ha effettuato tempestivamente, siano previsti dalla normativa a pena di decadenza dal beneficio o dal regime fiscale opzionale. Se dalla mancata o tardiva esecuzione di tali adempimenti non deriva la decadenza dall’agevolazione fiscale, ma soltanto l’applicazione di sanzioni, la remissione in bonis non può operare.

La nuova disciplina, inoltre, non riguarda i benefici e le agevolazioni relativi alla determinazione dell’imposta o del regime contabile applicabile, per i quali è già prevista la rilevanza del comportamento concludente del contribuente o delle modalità di tenuta della contabilità.

Tra le fattispecie sanabili vi sono il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, il consolidato fiscale, le disposizioni di favore previste per le associazioni.

Il Decreto Legge sulla semplificazione degli adempimenti fiscali prevede, altresì, al secondo comma dell’articolo 2, una forma particolare di ravvedimento per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini prescritti, gli adempimenti previsti per partecipare al riparto del cinque per mille dell’Irpef.

La nuova disciplina indica come presupposti per beneficiare di tale forma di ravvedimento quello di possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; di presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre; di effettuare entro la medesima data le integrazioni documentali; di versare la sanzione di 258 Euro. Anche in questo caso, la sanzione deve essere versata con modello F24, senza che possano essere effettuate compensazioni con eventuali crediti disponibili, e non può essere oggetto di ravvedimento.

Infine, ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla nuova disciplina contenuta nel Decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari in materia di cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del consolidato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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