La Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza del 25 ottobre 2012, relativa al procedimento C-387/11, che ha visto coinvolti la Commissione Europea, in qualità di ricorrente, ed il Belgio, quale convenuto, ha affermato alcuni importanti principi.
Con il ricorso presentato dalla Commissione Europea, veniva richiesto alla Corte di dichiarare che il Belgio era venuto meno agli obblighi comunitari ad esso incombenti, dal momento che aveva mantenuto nel proprio ordinamento delle norme diverse riguardo all’assoggettamento all’imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che fossero percepiti da società d’investimento belghe o da società d’investimento estere.
La Corte di Giustizia Europea ha confermato che la normativa tributaria belga prevede un trattamento fiscale meno favorevole dei redditi da capitali e da beni mobili percepiti dalle società di investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio rispetto a quelli percepiti dalle società di investimento residenti o non residenti, ma che hanno un centro di attività stabile in Belgio.
Del resto, il Belgio ha sostenuto che, ai fini della normativa tributaria in questione, una società d’investimento residente si trova in una situazione diversa da quella di una società di investimento non residente che non ha un centro di attività stabile in Belgio.
A tal proposito, la Corte Europea ha ricordato che il principio fondamentale della libera circolazione dei capitali non impedisce ai singoli Stati membri di applicare delle disposizioni tributarie nelle quali si operi una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Tale deroga deve, però, essere sempre oggetto di un’interpretazione restrittiva.
In particolare, le disposizioni nazionali che possono prevedere un diverso trattamento fiscale dei contribuenti che si trovano in una diversa situazione, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti.
La distinzione di trattamento, affinché non venga considerata quale discriminazione vietata dalle norme comunitarie, deve riguardare situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o deve essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
Analizzando la situazione posta alla sua attenzione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è giunta alla conclusione che la differenza di trattamento dei redditi, così come istituita dalla normativa tributaria belga, può dissuadere le società aventi sede in altri Stati membri dall’effettuare investimenti in Belgio e può costituire un ostacolo alla raccolta di capitali da parte delle società residenti presso società stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Viene, quindi, a realizzarsi una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dalle norme comunitarie. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le ragioni dedotte dal Belgio non possano giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’applicazione della normativa in questione.
Inoltre, la differenza di trattamento derivante dalla normativa tributaria belga può avere l’effetto di dissuadere i potenziali investitori che, mediante una società di investimento residente all’estero, intendono effettuare investimenti in società belghe al fine di avere una sicura influenza sulle loro decisioni e di determinarne le attività. Questo vuol dire che la differenza di trattamento operata dalla normativa belga integra anche una restrizione della libertà di stabilimento vietata dalle norme comunitarie.
Di conseguenza, la Corte Europea ha affermato, in accordo con quanto sostenuto dalla Commissione Europea, che, mantenendo norme diverse riguardo all’assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi vengano percepiti da società d’investimento residenti o da società d’investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio, il Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle norme comunitarie.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.