Con una recente Nota interna, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla tassazione degli illeciti civili, penali o amministrativi.
Ad esempio, le somme ricevute dai clienti, di cui si appropria indebitamente il professionista, devono essere ricomprese in una delle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, TUIR, altrimenti devono essere qualificate come redditi diversi.
L’applicazione di tale principio deve intendersi retroattiva, in quanto trattasi di interpretazione autentica di una norma.
In ogni caso, i proventi illeciti non sono tassabili se già sottoposti a sequestro o confisca penale.
Fonte: www.seac.it
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