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Novità Irpef - Ires
12 Luglio 2013

Regime premiale per gli studi di settore: individuato l’ambito di applicazione per il 2012.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013, sono stati individuati gli studi di settore in riferimento ai quali è prevista la possibilità per i contribuenti di accedere al regime premiale, per il periodo d’imposta 2012. Gli studi di settore in questione sono stati indicati in un allegato al Provvedimento.

Il Provvedimento è stato emanato in attuazione delle disposizioni, contenute nel Decreto Legge n. 201 del 2011, che prevedono, appunto, un regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

Si ricorda che nei confronti dei contribuenti che beneficiano di tale regime premiale operano: la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (eccetto il caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia per determinati reati); l’ammissibilità della determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto in presenza della condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

I presupposti che devono essere rispettati per accedere al regime premiale sono:

– il contribuente deve dichiarare, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore;

– il contribuente deve aver svolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

– il contribuente deve risultare coerente con gli specifici indicatori previsti nei Decreti di approvazione degli studi di settore applicabili.

Qualora il contribuente sia soggetto a due diversi studi di settore, la coerenza e la congruità devono risultare con riferimento ad entrambi gli studi di settore.

In particolare, gli studi di settore individuati nel Provvedimento in questione sono quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili: ad almeno quattro delle tipologie espressamente individuate (di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura), o a tre delle tipologie suddette e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stata stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia, o a tre delle tipologie suddette e che prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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