NULL
Novità Irpef - Ires
12 Gennaio 2013

Redditometro: tutte le nuove regole nel Decreto attuativo.

Scarica il pdf

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, è stato determinato il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, ossia è stata data attuazione al nuovo redditometro.

Nel Decreto è precisato che per elemento indicativo della capacità contributiva si deve intendere la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e beni e per il relativo mantenimento. L’elenco degli elementi indicativi della capacità contributiva è stato inserito in una tabella, la tabella A, allegata al Decreto.

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva è stato determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. Tale contenuto corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali nelle quali è suddiviso il territorio nazionale. Anche le tipologie di nuclei familiari sono individuate in una tabella, la tabella B, che fa parte integrante del Decreto.

Il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva è determinato considerando anche le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

Inoltre, nel Decreto del Ministero dell’Economia è precisato che, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, si considera l’ammontare più elevato delle spese tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.

Però, viene anche evidenziato che, ai fini della determinazione sintetica del reddito, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare anche elementi di capacità contributiva diversi da quelli individuati nella tabella A, qualora siano disponibili i dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi e dei beni e per il relativo mantenimento.

Riguardo ancora alle spese, all’articolo 2 del Decreto viene precisato che si considerano sostenute dal contribuente anche le spese relative a beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano, invece, sostenute dalla persona fisica, le spese per beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, se tale circostanza risulta da idonea documentazione.

All’articolo 3 del Decreto sul nuovo redditometro, sono riepilogati gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente. Si tratta:

– dell’ammontare delle spese, anche diverse da quelle individuate nella tabella A, che risultano sostenute dal contribuente;

– della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare. Qualora non vi siano redditi dichiarati dal nucleo familiare, la quota parte sarà determinata nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese sostenute dall’intero nucleo familiare;

– dell’ammontare delle ulteriori spese riferite a beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

– della quota degli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta;

– della quota di risparmio riscontrata, formatasi nel corso dell’anno preso in considerazione.

All’articolo 4 del Decreto del Ministero dell’Economia, è, però, prevista anche la possibilità per il contribuente di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta; con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; da parte di soggetti diversi dal contribuente. Inoltre, il contribuente può dimostrare il diverso ammontare delle spese a lui attribuite.

La tabella A, allegata al Decreto, riguarda, come detto sopra, gli elementi indicativi della capacità contributiva. Si tratta delle spese per consumi relativi a:

– generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;

– l’abitazione (mutuo, canone di locazione, acqua e condominio, spese per l’intermediazione immobiliare);

– i combustibili e l’energia;

– i mobili, gli elettrodomestici ed i servizi per la casa (comprese le spese per i collaboratori domestici);

– la sanità;

– i trasporti;

– le comunicazioni (acquisto apparecchi telefonici, spese per telefono);

– l’istruzione (compresi i soggiorni studio all’estero ed i canoni di locazione per gli studenti universitari);

– il tempo libero, la cultura ed i giochi (compresi gli abbonamenti pay-tv, gli abbonamenti agli eventi sportivi e culturali, i giochi on-line, le spese per gli animali domestici);

– altri beni e servizi (assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, spese per parrucchiere ed istituti di bellezza, per prodotti per la cura della persona, in centri benessere, acquisti di gioielleria, onorari corrisposti a liberi professionisti, spese per viaggi organizzati ed alberghi, per pasti e consumazioni fuori casa, assegni periodici corrisposti al coniuge).

Sono, inoltre, elementi indicativi della capacità contributiva gli investimenti. Si tratta, in particolare, di incrementi patrimoniali per:

– immobili;

-beni mobili registrati;

– polizze assicurative;

– contributi previdenziali volontari;

– azioni, obbligazioni, fondi di investimento, buoni postali fruttiferi, ecc;

– oggetti d’arte o antiquariato;

– manutenzione straordinaria delle abitazioni;

– donazioni ed altre erogazioni liberali.

Infine, nella tabella B allegata al Decreto sono individuate le tipologie di nuclei familiari e le relative aree territoriali di appartenenza. Si tratta, per quanto riguarda le tipologie di nuclei familiari, delle persone sole con meno di 35 anni, delle coppie senza figli con meno di 35 anni, delle persone sole con età compresa tra i 35 ed i 64 anni, delle coppie senza figli con età compresa tra i 35 ed i 64 anni, delle persone sole con 65 anni o più, delle coppie senza figli con 65 anni o più, delle coppie con un solo figlio, delle coppie con due figli, delle coppie con tre o più figli, dei monogenitori, di altre tipologie genericamente individuate.

Le aree territoriali sono il Nord-Ovest, il Nord-Est, il Centro, il Sud e le Isole.

Le disposizioni del Decreto sul nuovo redditometro sono applicabili ai redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009, quindi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2010.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto