Con la fine dell’anno solare i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare il conguaglio sui redditi di lavoro dipendente.
Tra le novità contenute nel TUIR in vigore dal 1º gennaio 2004, in materia, si rileva la nuova formulazione dell’art. 165 che, accanto all’introduzione della definizione di reddito prodotto all’estero (mancante nella precedente versione) e all’individuazione del momento in cui può essere chiesto in detrazione il credito per le imposte pagate all’estero, dispone anche che nel caso in cui tale tipologia di reddito concorra solo parzialmente alla formazione di quello complessivo, l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Ciò significa che se l’imposta pagata all’estero è calcolata su un imponibile maggiore di quello che ha concorso alla formazione dell’imponibile determinato in Italia, essa può essere ridotta in misura corrispondente.
Fonte: www.seac.it