Con la Sentenza n. 8626 del 15 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale i redditi da lavoro autonomo vanno sottoposti a tassazione in relazione all’anno nel quale vengono percepiti. Quindi, secondo quanto correttamente affermato, nel caso di specie, dal giudice del grado d’appello, i redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d’acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che non si può contestare la violazione del principio di correttezza e buona fede sulla base della constatazione che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rendersi conto dell’esistenza di un plus di imposizione conseguente ad un’erronea dichiarazione del contribuente. Non rientra, infatti, nell’ordinario corretto svolgimento dei compiti dell’Agenzia delle Entrate quello di accertare una dichiarazione errata perché contenente un reddito da lavoro autonomo calcolato in maniera erronea.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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