Con Risoluzione 29 febbraio 2008, n. 71/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di recupero dell’IRPEF versata ma non dovuta, in quanto relativa a somme restituite dall’istante al soggetto erogatore (nel caso di specie, emolumenti restituiti da un dipendente ad un datore di lavoro).
In particolare, sono previste due vie differenti a seconda che le somme in esame siano o meno state già restituite dall’interessato e che il soggetto abbia o meno già presentato la dichiarazione dei redditi.
Se le somme non sono ancora state restituite oppure, se restituite, il contribuente non ha ancora presentato dichiarazione dei redditi, il recupero dell’imposta, a titolo di onere deducibile (ex art. 10, lett b), TUIR) può avvenire tramite sostituto d’imposta o presentando dichiarazione dei redditi, per l’anno in cui le somme sono restituite.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato la dichiarazione, dovrà presentare una dichiarazione integrativa, tassativamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo: relativamente a tale punto, viene infatti confermato l’orientamento già espresso nella R.M. n. 24/2007.
Fonte: www.seac.it
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