NULL
Novità Irpef - Ires
5 Maggio 2008

Recesso del collaboratore familiare: Risoluzione dell’Agenzia

Scarica il pdf

Con Risoluzione 28 aprile 2008, n. 176, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme versate al coniuge nel caso di recesso dall’impresa familiare.

Secondo l’Amministrazione finanziaria le somme liquidate al collaboratore dell’impresa familiare a seguito di recesso, non essendo riconducibili a nessuna categoria reddituale, non sono imponibili ai fini IRPEF in capo al percepiente. Il diritto di partecipazione all’impresa familiare infatti afferisce alla sfera personale dei soggetti e quindi esso non è riconducibile a nessuno degli istituti disciplinati dal TUIR.

Inoltre, l’Agenzia precisa che le somme in questione non costituiscono componente negativo di reddito per l’imprenditore e pertanto, non sono deducibili; infatti, per tali somme non ricorre il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto