NULL
Novità Irpef - Ires
5 Maggio 2008

Recesso del collaboratore familiare: Risoluzione dell’Agenzia

Scarica il pdf

Con Risoluzione 28 aprile 2008, n. 176, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme versate al coniuge nel caso di recesso dall’impresa familiare.

Secondo l’Amministrazione finanziaria le somme liquidate al collaboratore dell’impresa familiare a seguito di recesso, non essendo riconducibili a nessuna categoria reddituale, non sono imponibili ai fini IRPEF in capo al percepiente. Il diritto di partecipazione all’impresa familiare infatti afferisce alla sfera personale dei soggetti e quindi esso non è riconducibile a nessuno degli istituti disciplinati dal TUIR.

Inoltre, l’Agenzia precisa che le somme in questione non costituiscono componente negativo di reddito per l’imprenditore e pertanto, non sono deducibili; infatti, per tali somme non ricorre il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
7 Febbraio 2025
Holding: cos’è.

Una holding (società madre o parent) è una società che controlla, tramite quote o...

7 Febbraio 2025
Controlli automatici sulle dichiarazioni: nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5 del 24 gennaio 2025, ha introdotto...

7 Febbraio 2025
Credito d’Imposta al 100% per la ZES Unica agricoltura e pesca

Le imprese beneficiarie possono consultare l’ammontare del credito d’imposta per la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto