Con Risoluzione 28 aprile 2008, n. 176, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme versate al coniuge nel caso di recesso dall’impresa familiare.
Secondo l’Amministrazione finanziaria le somme liquidate al collaboratore dell’impresa familiare a seguito di recesso, non essendo riconducibili a nessuna categoria reddituale, non sono imponibili ai fini IRPEF in capo al percepiente. Il diritto di partecipazione all’impresa familiare infatti afferisce alla sfera personale dei soggetti e quindi esso non è riconducibile a nessuno degli istituti disciplinati dal TUIR.
Inoltre, l’Agenzia precisa che le somme in questione non costituiscono componente negativo di reddito per l’imprenditore e pertanto, non sono deducibili; infatti, per tali somme non ricorre il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.
Fonte: www.seac.it
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