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Novità Irpef - Ires
10 Marzo 2012

Pubblicato il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali: molte novita’ riguardo alle comunicazioni ed agli adempimenti formali.

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Il Decreto Legge n. 16 del 2012, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato il 24 febbraio 2012 dal Consiglio dei Ministri (newsletter Misterfisco del 5 marzo 2012), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012 ed è entrato in vigore nella medesima data. Sarà necessaria la conversione in Legge affinchè rimangano in vigore le disposizioni in esso contenute.

Nel provvedimento sono state previste tutta una serie di misure volte a realizzare delle semplificazioni in materia tributaria.

In particolare, evidenziamo:

– Riguardo alle comunicazioni ed agli adempimenti formali, l’articolo 2 del Decreto Legge n. 16 del 2012 prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
La preclusione, in particolare, non opera qualora il contribuente abbia comunque i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 Euro), mediante modello F24, senza la possibilità di effettuare compensazioni.

– Inoltre, a partire dall’esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del cinque per mille dell’Irpef anche gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre e versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 Euro), mediante il modello F24, senza la possibilità di effettuare compensazioni.

– E’ stato modificato il termine entro il quale dovranno essere trasmesse per via telematica all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni d’intento con le quali i cessionari comunicano ai loro fornitori che intendono acquistare o importare beni o servizi senza il pagamento dell’Iva. Queste dichiarazioni d’intento non dovranno più essere trasmesse entro il 16 del mese successivo, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

– Riguardo agli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto “spesometro”, il Decreto Legge n. 16 del 2012, al comma 6 dell’articolo 2, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, dovrà essere assolto mediante la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Non sarà, quindi, più richiesta la comunicazione per ogni singola operazione di importo superiore ai 3.000 Euro, al netto dell’imposta. Il limite dell’importo è stato mantenuto soltanto per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura: per queste operazioni, infatti, la comunicazione telematica dovrà essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 Euro, comprensivo dell’Iva.  

– Ulteriore modifica è stata introdotta riguardo all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti delle società che hanno sede, residenza o domicilio in un Paese a fiscalità privilegiata. L’adempimento in questione non sarà più richiesto per le operazioni che non superano l’importo di 500 Euro.

– Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso agenzie di viaggio e commercianti al minuto da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano la propria residenza al di fuori del territorio dello Stato, è previsto che non operi il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ai 1.000 Euro. L’esclusione di tale divieto, però, riguarda soltanto le ipotesi nelle quali il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ad effettuare i seguenti adempimenti: all’atto dell’effettuazione dell’operazione, deve acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente ed una sua autocertificazione attestante che non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, e che ha la residenza al di fuori del territorio dello Stato; nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo la fotocopia del documento suddetto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Inoltre, i cedenti o i prestatori che intendono aderire a questa speciale disciplina devono inviare un’apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini stabiliti con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

– La data a partire dalla quale gli enti e le amministrazioni pubbliche avranno l’obbligo di pagare le pensioni e gli stipendi di importo superiore ai 1.000 Euro soltanto mediante strumenti elettronici è stata spostata al 1° maggio 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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