NULL
Novità Irpef - Ires
14 Aprile 2007

Promotori finanziari: IRAP dovuta solo se organizzati

Scarica il pdf

Con Sentenza 2 aprile 2007, n. 8177, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all’applicabilità dell’IRAP nei confronti dei promotori finanziari, riprendendo le motivazioni contenute in precedenti sentenze in merito all’assoggettamento a tale tributo degli agenti di commercio.

Il promotore finanziario, come l’agente di commercio, fiscalmente realizza reddito d’impresa, ma civilisticamente rientra nella categoria dei lavoratori autonomi.

Secondo la Corte di Cassazione, dal momento che tutti gli elementi che caratterizzano l’attività d’impresa sono insiti nell’attività svolta dal promotore, il giudice deve valutare, caso per caso, se questi è, di fatto, un imprenditore commerciale, cioè disponga di una stabile organizzazione per l’esercizio, a proprio rischio, dell’attività; solo in questo caso egli è soggetto passivo IRAP.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Luglio 2026
Cassetto fiscale più ampio: arrivano nuovi documenti consultabili online

Dal 16 luglio 2026 il Cassetto fiscale si evolve con nuove funzionalità che consentono...

17 Luglio 2026
Possibili anomalie ISA 2026: l’Agenzia delle Entrate avvisa contribuenti e professionisti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 14 luglio 2026 con cui...

17 Luglio 2026
Detrazione spese veterinarie nel 730/2026: novità ed istruzioni operative

Una guida fiscale sulla detrazione spese veterinarie nel 730/2026: come funziona la...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto