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Novità Irpef - Ires
7 Settembre 2013

Presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari per i dipendenti che non hanno sostituto d’imposta: ulteriori indicazioni in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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La Circolare n. 28 del 22 agosto 2013 è stata interamente destinata dall’Agenzia delle Entrate alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, che prevede la possibilità per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati di adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi, in assenza di un sostituto d’imposta che sia tenuto ad effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale o agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale.

Nella Circolare è precisato che se dalla dichiarazione risulta un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica la delega di versamento mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine del pagamento, deve consegnare la delega di versamento al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ricordato che la nuova disciplina prevede, per l’anno 2013, che le dichiarazioni in questione debbano essere presentate tra il 2 ed il 30 settembre 2013, soltanto se da esse risulta un esito contabile finale a credito.

Nella Circolare viene fatto riferimento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (datato 22 agosto 2013 e pubblicato nella medesima data) che ha stabilito le modalità ed termini di applicazione della nuova disciplina.

Inoltre, è precisato che tale particolare dichiarazione deve essere individuata mediante l’indicazione nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio del modello 730 del codice “1” (la dichiarazione è denominata, infatti, dichiarazione 730-Situazioni particolari).

Una particolare sequenza numerica (20137302013) deve essere inserita nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, al posto del codice fiscale.

Può essere presentata anche una dichiarazione congiunta, mentre non può essere presentato tale tipo di dichiarazione per l’integrazione di una precedente dichiarazione già validamente presentata.

Se il contribuente intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari, pur avendo già presentato la propria dichiarazione dei redditi, deve essere annullata la precedente dichiarazione prima di procedere alla trasmissione di quella nuova. L’annullamento deve essere effettuato dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, seguendo le modalità specificamente indicate nella sezione dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nella Circolare sono stati, altresì, riassunti i termini introdotti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013 per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale per tale dichiarazione:

dal 2 al 30 settembre 2013, i contribuenti devono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari;

entro l’11 ottobre 2013, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata;

entro il 25 ottobre 2013, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono trasmettere per via telematica la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Come già indicato nel Provvedimento del 22 agosto, il rimborso non superiore a 12 Euro non viene erogato dall’Agenzia delle Entrate, anche se è possibile utilizzarlo in compensazione previa indicazione nel riquadro Imu.

I rimborsi vengono effettuati sulla base dei dati trasmessi dai soggetti che prestano l’assistenza fiscale.

Se il contribuente intende ottenere il rimborso mediante accredito sul proprio conto corrente postale o bancario deve comunicarne il codice IBAN mediante apposito modello, che deve essere presentato direttamente dal contribuente per via telematica, se è già in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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