L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 128 del 10 dicembre 2010, ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica in merito alla disciplina di esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, introdotta dall’art. 38, comma 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ed alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da parte di alcune specifiche categorie di lavoratori, ossia dai diplomatici e dai “frontalieri”.
L’Agenzia ha ribadito quanto previsto dalla normativa in questione, ossia che l’esonero dalla compilazione del modulo RW deve essere applicato alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, ed alle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero si applica fin quando tali soggetti prestano la propria attività all’estero e vale anche per il coniuge, almeno che non eserciti una propria attività professionale, e per i figli ed i minori a carico dei dipendenti pubblici. L’esonero si applica, inoltre, ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in Paesi limitrofi, limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese nel quale viene svolta l’attività lavorativa.
L’Agenzia ha richiamato anche la propria Circolare del 13 settembre 2010 con la quale era stato chiarito che tale disciplina di esonero è applicabile con riferimento agli adempimenti dei contribuenti a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2009.
Inoltre, con riferimento alla corretta individuazione del momento rilevante al fine della verifica delle sussistenza del requisito soggettivo dell’esonero, l’Agenzia ha affermato che la condizione soggettiva di diplomatico o di “frontaliere” deve sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, in quanto è proprio a tale data che il contribuente deve verificare i presupposti per la compilazione del modulo RW, ossia l’esistenza all’estero di attività finanziarie e patrimoniali il cui importo complessivo superi gli euro 10.000.
E’ necessario, inoltre, ai fini dell’esonero, che sussista un elemento di continuità. L’attività può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno, non necessariamente ininterrottamente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale