NULL
Novità Irpef - Ires
26 Febbraio 2011

Polizze di assicurazione estere: esonero dagli obblighi di monitoraggio se intervengono intermediari residenti.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 15 del 18 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa all’interpretazione dell’articolo 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 che disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale connessi alla detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria da parte di contribuenti persone fisiche, enti non commerciali o società personali non commerciali. La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, le polizze di assicurazione estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

L’Agenzia ha ricordato, nella Risoluzione in questione, che la normativa prevede tre diverse ipotesi di esonero dagli obblighi di monitoraggio:
1) le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2) i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3) i depositi ed i conti correnti detenuti all’estero.  

In tutt’e tre i casi vi è un intermediario residente che riscuote i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dall’esercizio da parte di questi della qualità di sostituto d’imposta.  

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia ha, quindi, affermato che il regime di esonero dagli obblighi di monitoraggio è applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie estere tramite un intermediario finanziario residente, purché l’intermediario italiano si occupi di regolare i flussi connessi con questo investimento e con il disinvestimento e del pagamento dei relativi proventi.

Non avrà rilevanza la modalità con la quale viene conferito tale incarico all’intermediario residente. Potrà, quindi, essere indifferentemente nominato dal contribuente o dalla compagnia di assicurazione, purché tale intermediario, che è tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dal Decreto Legge n. 167 del 1990, intervenga sia nella fase di costituzione del rapporto assicurativo, sia nella fase di chiusura del rapporto medesimo.  

L’Agenzia ha specificato, altresì, che l’intermediario residente deve comunicare all’Amministrazione finanziaria, a partire dal periodo d’imposta 2011, i dati relativi al contribuente nel caso in cui la delega ricevuta venga revocata o nel caso in cui, alla scadenza della polizza, la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento. La comunicazione dovrà essere effettuata con il modello 770.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto