Con Risoluzione 6 giugno 2008, n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di cessione di un fabbricato, la data da verificare per il decorso del quinquennio che genera eventuale plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, è quella in cui il fabbricato stesso è idoneo ad essere utilizzato.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, per il calcolo dei cinque anni non deve essere considerata la data di accatastamento dell’immobile o quella della certificazione rilasciata in sede di collaudo, in quanto prevale la sostanziale fruizione o utilizzazione economica del bene.
Nel caso di specie, in data anteriore all’accatastamento ed al collaudo, l’immobile è stato concesso in locazione risultando, quindi, da tale data idoneo all’uso.
Fonte: www.seac.it
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