NULL
Novità Irpef - Ires
14 Giugno 2008

Plusvalenze derivanti da cessione immobiliare: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 6 giugno 2008, n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di cessione di un fabbricato, la data da verificare per il decorso del quinquennio che genera eventuale plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, è quella in cui il fabbricato stesso è idoneo ad essere utilizzato.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, per il calcolo dei cinque anni non deve essere considerata la data di accatastamento dell’immobile o quella della certificazione rilasciata in sede di collaudo, in quanto prevale la sostanziale fruizione o utilizzazione economica del bene.

Nel caso di specie, in data anteriore all’accatastamento ed al collaudo, l’immobile è stato concesso in locazione risultando, quindi, da tale data idoneo all’uso.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
20 Marzo 2026
Partita IVA per Amministratore Condominiale: ecco cosa sapere

Una guida fiscale sull’apertura e sulla gestione della Partita IVA per Amministratore...

20 Marzo 2026
Codice Ateco per Rider: guida fiscale completa

Quale Codice Ateco scegliere per esercitare l’attività di Rider? Il presente saggio...

20 Marzo 2026
Valori bollati acquistati in contanti: limiti e specifiche

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto