Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 310, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di reddito di lavoro autonomo dei professionisti specificando che:
- le cessioni di beni mobili strumentali: generano plusvalenze imponibili (art. 54, comma 1-bis, TUIR) o minusvalenze deducibili solo se riferite a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006;
- le cessioni di beni immobili strumentali: generano plusvalenze o minusvalenze solo se acquistati dopo il 1º gennaio 2007.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, inoltre, se i beni strumentali oggetto di cessione non sono integralmente deducibili, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Fonte: www.seac.it
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