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19 Ottobre 2009

Plusvalenza da vendita di un immobile: spetta al contribuente l’onere della prova

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Con Sentenza 18 settembre 2009, n. 20094, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso si realizzi una plusvalenza mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, al fine di usufruire del regime di esenzione fiscale (ex art. 81, ora art. 67, TUIR), spetta esclusivamente al contribuente l’onere di provare che i predetti immobili sono stati adibiti ad abitazione principale, sua o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo di possesso.

I giudici hanno, pertanto, confermato il principio secondo cui la sussistenza di un’agevolazione tributaria e in genere di ogni norma che permette di accedere a un regime di esenzione, deve essere positivamente provata dal soggetto che la invoca.

I benefici fiscali, infatti, costituiscono, un’eccezione alla regola generale dell’imponibilità dei redditi.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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