Con Risoluzione 6 luglio 2009, n. 174, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla fusione infragruppo tra società che partecipano allo stesso consolidato fiscale nazionale di cui una con perdite fiscali pregresse al regime di tassazione consolidata.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la società incorporante/consolidante, nel rispetto dei limiti di legge, può riportare le perdite fiscali anche qualora si tratti di risultati negativi realizzati prima dell’avvio della tassazione di gruppo. Resta fermo che devono sussistere valide ragioni economiche che rendano l’operazione di fusione non elusiva.
In sostanza, per il riporto delle perdita da fusione, la presenza del consolidato fiscale non comporta la necessità di ulteriori elementi di verifica dell’operazione.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale