Con Risoluzione 8 aprile 2009, n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per dedurre i costi relativi ad operazioni connesse con società domiciliate in Stati esteri che godono di trattamento fiscale privilegiato, devono essere fornite le prove richieste dall’art. 110, comma 11, TUIR.
In particolare, le predette società, ai sensi della norma citata, dovranno provare di essere radicate sul territorio estero, partecipando in maniera stabile e continuativa alla vita economica dello stesso; non potrà essere ritenuto sufficiente, a tale fine, dimostrare di possedere un immobile e di disporre di personale dipendente.
Fonte: www.seac.it
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