Con Sentenza 10 luglio 2009, n. 16220, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta, in merito all’assoggettamento ad IRAP dei piccoli professionisti.
Secondo i giudici, è soggetto al pagamento dell’imposta regionale il professionista che si avvale unicamente dell’aiuto di una segretaria. Viene così ridotta ulteriormente la soglia degli elementi che determinano l’autonoma organizzazione, al di sotto della quale l’IRAP non è dovuta, a prescindere dal fatto che i ricavi dipendano esclusivamente dall’attività del professionista.
Fonte: www.seac.it
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