Nella Risoluzione n. 43 del 2 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai regimi fiscali applicabili, ai fini delle imposte sui redditi, agli Organismi di investimento collettivo del risparmio ed ai Confidi.
Riguardo alla disciplina degli OICR residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che questi soggetti sono inclusi tra i soggetti passivi dell’Ires.
Sono state, inoltre, precisate le ipotesi nelle quali opera il prelievo delle ritenute sui redditi di capitale. Le ritenute operate si intendono applicate a titolo d’imposta.
Riguardo ai Confidi, questi, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano enti commerciali. Il reddito complessivo dei Confidi si configura come reddito di impresa.
Vi sono, però, delle particolari regole che trovano applicazione rispetto al reddito di impresa dei Confidi. In particolare, il reddito è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel TUIR.
I Confidi rientrano nella categoria dei soggetti “lordisti”, che percepiscono i proventi al lordo dell’imposta sostitutiva. Tale categoria è prevista dal Decreto Legislativo n. 239 del 1996.
Infine, le ritenute alla fonte vengono applicate nei loro confronti a titolo di acconto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.