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17 Dicembre 2010

Oneri documentali per evitare l’applicazione dalle sanzioni sul transfer pricing. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Circolare n. 58 del 15 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni infragruppo. Si ricorda che, in caso di consegna di tale documentazione, il legislatore, con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la non applicabilità delle sanzioni connesse al transfer pricing

Indicazioni in merito erano già state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 29 settembre 2010 (news letter Misterfisco del 4 ottobre 2010).

L’Agenzia ha evidenziato, nella Circolare in questione, come la nuova disciplina non abbia introdotto un obbligo generalizzato e, infatti, non preveda, nel caso in cui il contribuente non predisponga la documentazione specificata nel Provvedimento, l’applicazione di sanzioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie per il caso di infedele dichiarazione.

Inoltre, nella Circolare è stato individuato il contesto di riferimento della disciplina, nel quale assumono particolare rilievo le linee guida sul transfer pricing predisposte dall’OCSE ed aggiornate nel corso degli anni ed il Codice di Condotta approvato dal Consiglio dell’Unione Europea e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, nel 2006, in relazione alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate dell’Unione Europea.

Il quadro generale è, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, quello del miglioramento delle relazioni tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti verso forme di collaborazione improntate sulla buona fede e sulla certezza del rapporto tributario, in particolare riguardo a tematiche tecnicamente complesse, come quelle legate ai prezzi di trasferimento. E, in particolare, l’adozione del nuovo regime introdotto dalla disciplina in questione appare come un segno della presenza di un atteggiamento cooperativo, trasparente ed in buona fede del contribuente, che non può non assumere rilevanza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.        

Nell’ottica più ampia e sostanzialistica che si accompagna all’introduzione del concetto di “idoneità”, inoltre, la documentazione non può considerarsi idonea qualora, nonostante sia rispettata la struttura formale prevista dal Provvedimento, non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni del Provvedimento medesimo o quando le informazioni contenute nella documentazione non corrispondano in tutto o in parte al vero.   

Nella Circolare viene, altresì, precisato il contenuto del Masterfile (che raccoglie le informazioni relative al gruppo multinazionale ed alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso) e della Documentazione Nazionale (che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società del gruppo multinazionale intende documentare), ossia dei due documenti che costituiscono la documentazione prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Vengono anche illustrate le differenze degli oneri documentali previste a seconda della tipologia di contribuente (holding, sub-holding, impresa controllata) e la disciplina specifica destinata alle piccole e medie imprese.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le regole relative alla forma, all’estensione ed alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In particolare, riguardo ai tempi di consegna, è stato precisato che, in assenza di consegna immediata, il contribuente ha la facoltà di presentare la documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta e, qualora nel corso della verifica o dell’attività istruttoria dovessero rendersi necessarie informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria, il contribuente avrà a disposizione altri sette giorni dalla richiesta per fornirle.

Infine, nella Circolare vengono precisate le modalità ed i tempi secondo i quali il contribuente in possesso della documentazione idonea deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Se la documentazione si riferisce ai periodi d’imposta a partire da quello in corso alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78/2010), la comunicazione dell’adozione degli oneri documentali dovrà essere trasmessa con la dichiarazione annuale dei redditi. Se, invece, la documentazione riguarda i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 maggio 2010, la comunicazione deve essere trasmessa, per via telematica, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ossia entro il 28 dicembre 2010.

Viene anche precisato che, in virtù del principio del favor rei, in presenza di attività istruttorie ancora in corso o comunque non ancora perfezionatesi in un atto di accertamento, il contribuente, qualora intendesse accedere al regime di disapplicazione delle sanzioni, dovrà trasmettere la comunicazione del possesso della documentazione idonea all’Agenzia delle Entrate entro il 28 dicembre 2010. Ed anche nelle ipotesi nelle quali siano già stati notificati atti di accertamento bisognerà dare rilevanza alla circostanza della consegna, nel corso dell’attività istruttoria, della documentazione idonea in questione.  

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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