NULL
Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2011

Omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro: non vengono meno gli obblighi del lavoratore.

Scarica il pdf

Con la Sentenza n. 9867 del 5 maggio 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di mancato versamento delle ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente.

Secondo la Suprema Corte, in presenza dell’obbligo di effettuare la ritenuta (diretta, in sé, ad agevolare non solo la riscossione, ma anche l’accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale sarà calcolata l’imposta dovuta.

Quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore deve ovviare dichiarando i proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.  

Il contribuente, quindi, non è esonerato da ogni obbligo fiscale, sulla base della sola circostanza che vi è un obbligo primario del sostituto d’imposta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
22 Settembre 2023
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cos’è. L’imposta di bollo è...

22 Settembre 2023
Impresa Sociale: la disciplina generale

Le imprese sociali rientrano nell’ambito degli enti del Terzo settore e...

22 Settembre 2023
Tassazione di favore anche con trasferte occasionali

Il 12 settembre 2023, si è affrontata la questione della tassazione di favore per un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto