Nella Risoluzione n. 64 del 13 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione degli obblighi dichiarativi delle grandi imprese in crisi assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria.
L’Agenzia ha ricordato che la procedura in questione può perseguire due diverse finalità tra loro alternative: il risanamento della società, con continuazione dell’esercizio dell’impresa, o, qualora il risanamento sia impossibile o economicamente non conveniente, la liquidazione della società stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi preveda la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, collegata alla possibilità di un risanamento, deve essere applicato il principio della continuità del periodo d’imposta. In questo caso, gli obblighi dichiarativi ai fini Ires, Irap ed Iva dovranno essere assolti in via ordinaria, fino al momento dell’apertura della fase liquidatoria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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