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19 Dicembre 2013

Obblighi di monitoraggio fiscale: attuate le nuove regole con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, è stata data attuazione all’articolo 9 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013, disposizione con la quale sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, esistente in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed ai soggetti equiparati, residenti in Italia, divenga applicabile anche qualora tali soggetti detengano degli investimenti e delle attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche e ne siano “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Il contribuente dovrà indicare il valore della partecipazione detenuta nella società estera e la percentuale di partecipazione.

Nel Provvedimento è stato precisato che le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera sono esonerate dall’obbligo di monitoraggio fiscale, fin quando prestano la propria attività lavorativa all’estero.

L’esonero in questione riguarda l’intero periodo d’imposta qualora il lavoro sia prestato in via continuativa all’estero per la maggior parte del periodo medesimo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero.

L’obbligo di indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie nella dichiarazione dei redditi sussiste a prescindere dall’importo di essi. Devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività finanziarie all’inizio di ciascun periodo d’imposta (o al primo giorno di detenzione) ed al termine del periodo medesimo (o al termine del periodo di detenzione nello stesso periodo d’imposta) ed il periodo di possesso delle attività.

Nel Provvedimento sono state fornite ulteriori indicazioni riguardo alla tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri.

Infine, è stato precisato che le nuove modalità di compilazione del quadro RW sono applicabili a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013.


Inoltre, tenuto conto del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA che prevede l’obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e di addebito diretto entro il 1° febbraio 2014, le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dalla nuova normativa e dovute per il periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi, ma senza l’applicazione delle sanzioni. Gli intermediari che dovessero ricevere in pagamento flussi provenienti dall’estero nel mese di gennaio 2014, non effettueranno il prelievo, ma soltanto la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente, entro il 30 giugno 2014, dovrà conferire all’intermediario l’incarico riguardo all’applicazione del prelievo, se dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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