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Novità Irpef - Ires
10 Dicembre 2011

Nuovo regime fiscale di riporto delle perdite: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle perdite d’impresa in ambito Ires, così come previsto dalla recente Manovra economica di luglio (Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011).

In particolare, la recente disciplina ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’80 % del reddito imponibile. E’ stato, invece, eliminato il limite temporale dei cinque anni.

L’Agenzia ha, in primo luogo, precisato che la modifica normativa riguarda esclusivamente i soggetti Ires di cui all’articolo 73 del TUIR, con alcune esclusioni. Si tratta, quindi, di un regime applicabile alle società per azioni ed in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e di mutua assicurazione, alle società europee ed alle società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; agli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché ai trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; alle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Le novità in materia di riporto delle perdite non riguardano, invece, i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria e gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa.

Nella Circolare del 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha riportato anche un esempio particolarmente chiaro riguardo al nuovo limite di utilizzabilità delle perdite.

L’Agenzia, inoltre, ha ricordato che il nuovo limite di utilizzo delle perdite non si applica alle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione delle società. Le perdite, in questi periodi, sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.

Riguardo al regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, l’Agenzia ha ricordato la norma del TUIR secondo la quale le perdite fiscali della società partecipata, relative a periodi nei quali è efficace l’opzione per il regime in questione, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Inoltre, le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate ai soci.

Le considerazioni dell’Agenzia relative al regime di trasparenza predetto possono essere estese ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR (cosiddetta piccola trasparenza).

Nella Circolare, l’Agenzia ha affrontato anche il tema delle conseguenze dell’applicazione della nuova disciplina del riporto delle perdite rispetto al regime del consolidato.

Riguardo, infine, alla decorrenza del nuovo regime, nella Manovra economica è stato specificato che le nuove regole sono efficaci a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge della Manovra. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le regole in questione sono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.

Ancora, la nuova disciplina di utilizzo delle perdite è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà applicabile alle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010.

Formano oggetto della nuova disciplina, infine, esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratterà delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010, mentre rimarranno escluse le perdite relative al periodo d’imposta 2005.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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