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24 Dicembre 2011

Nuovo regime fiscale agevolato per i giovani: l’Agenzia delle Entrate precisa i requisiti per beneficiarne, la durata e gli adempimenti.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, sono state definite le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, introdotto dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (articolo 27, commi 1 e 2).

Nel Provvedimento in questione sono stati indicati, prima di tutto, i requisiti per l’ammissione a tale regime fiscale di vantaggio. Possono beneficiarne le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti per rientrare nel vecchio regime dei contribuenti minimi, oltre agli altri requisiti stabiliti specificamente dal Decreto Legge n. 98 del luglio 2011 (tra i quali, età fino a 35 anni).

Riguardo al requisito specifico dell’attività che non sia prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, questa condizione non opera se il contribuente dà prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i soggetti che possiedono i requisiti per l’ammissione ed hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (regime del cosiddetto forfettino) possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio e comunque non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Ancora, riguardo alla durata del regime fiscale di vantaggio, è stato affermato che il regime in questione si applicherà per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi. Inoltre, i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni potranno continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età e non sarà necessario esercitare alcuna opzione espressa al riguardo.

E’ stato, inoltre, specificato che per “esercizio di attività” e per “inizio di nuova attività produttiva” si fa riferimento allo svolgimento effettivo ed all’inizio effettivo della stessa attività e non all’apertura della partita Iva.

Coloro che, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non potranno più avvalersene.

L’applicazione del nuovo regime fiscale di vantaggio comporterà l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5 %.

Inoltre, i ricavi ed i compensi relativi al reddito, oggetto del regime fiscale di vantaggio, non saranno assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito al quale si riferiscono le somme è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti che applicheranno il regime fiscale di vantaggio, infine, oltre ad essere assoggettati alla normativa prevista per coloro che beneficiavano del regime dei contribuenti minimi, dovranno, ai fini Iva, osservare gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 2 gennaio 2008 (numerazione e conservazione delle fatture, certificazione dei corrispettivi) e manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES. Saranno, però, esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva e saranno esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.       

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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