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Novità Irpef - Ires
8 Settembre 2012

Nuovo regime dell’indeducibilita’ dei costi in caso di commissione di delitti o di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

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Nella Circolare n. 32 del 3 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcune modifiche normative introdotte con il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (contente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.

Si tratta delle nuove norme relative alla indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi utilizzati direttamente per il compimento di atti o di attività qualificabili come delitto non colposo ed alla sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Quanto alle prime disposizioni, nella Circolare sono state fornite alcune precisazioni riguardo ai requisiti sostanziali di applicazione delle norme.

Ricordiamo, in particolare, che sono ora indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento dei soli delitti, e non anche dei reati contravvenzionali. Inoltre, l’indeducibilità riguarda i costi relativi ai delitti non colposi, mentre sono deducibili gli oneri connessi al compimento di delitti colposi.

Ancora, l’indeducibilità riguarda i costi e le spese “direttamente utilizzati” per il compimento delle fattispecie criminose, e non tutti i costi e le spese genericamente correlati alle fattispecie penalmente rilevanti.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, individuato i presupposti per la contestazione dell’indeducibilità dei costi in questione. La contestazione, infatti, può avvenire soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero o, comunque, qualora il Giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, o abbia emesso la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha illustrato il trattamento sanzionatorio che trova applicazione in tali ipotesi di indeducibilità dei costi e delle spese.

Ulteriori precisazioni sono state fornite riguardo al necessario coordinamento della nuova disciplina in materia di indeducibilità con la normativa processual-penalistica.

Come anticipato, nella Circolare è stata presa in esame anche la nuova normativa introdotta per le spese e gli altri componenti negativi relativi a fatture oggettivamente inesistenti. Essa prevede che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi strettamente e direttamente connessi alle spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle spese suddette come risultanti da fatture, o altri documenti con analoga rilevanza probatoria, attestanti operazioni oggettivamente non esistenti.

In queste ipotesi, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 al 50 % dell’ammontare delle spese o degli altri componenti negativi relativi ai beni o ai servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime transitorio previsto dalla nuova normativa ed alcuni aspetti relativi all’applicazione delle disposizioni in questione all’Irap.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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