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Novità Irpef - Ires
24 Dicembre 2011

Nuovo regime contabile per gli ex contribuenti minimi: l’Agenzia delle Entrate precisa le condizioni per l’accesso, le semplificazioni delle quali si puo’ beneficiare, gli adempimenti che bisogna comunque osservare.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, sono state definite le modalità di applicazione del regime contabile agevolato introdotto con il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (articolo 27, comma 3).

Il primo punto affrontato dall’Agenzia delle Entrate è quello dei soggetti ammessi al regime contabile agevolato in questione. Tali soggetti sono le persone fisiche che avrebbero i requisiti per beneficiare del vecchio regime dei contribuenti minimi, ossia, nel 2011, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori ai 30.000 Euro, non hanno effettuato cessioni all’esportazione e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 Euro; non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva; sono soggetti residenti; non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; non partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata.

Tali soggetti, appunto, accedono al regime contabile agevolato introdotto con il Decreto Legge n. 98 del luglio 2011. Ciò, in quanto, come specificato nel Provvedimento, non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità perchè non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo Decreto Legge n. 98 del 2011 (articolo 27, comma 1 e 2) o fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione previsti dal Decreto suddetto.
 
Inoltre, potranno accedere dal 2012 al nuovo regime contabile i soggetti che, pur avendo le caratteristiche per beneficiare del regime dei contribuenti minimi (nuovo e vecchio), hanno optato per il regime ordinario o per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (regime del cosiddetto forfettino).

Riguardo alle semplificazioni delle quali si potranno avvalere i contribuenti che rientreranno nell’ambito di applicazione di questo nuovo regime contabile, è stato affermato che tali contribuenti saranno esonerati dai seguenti obblighi:
– registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
– tenuta del registro dei beni ammortizzabili (qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire, ordinati in forma sistematica, i dati che confluirebbero nel registro);
– liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
– versamento dell’acconto annuale dell’Iva;
– presentazione della dichiarazione a fini dell’Irap e versamento della relativa imposta.

Dovranno, invece, osservare i seguenti adempimenti:
– conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
– fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero;
– comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 Euro;
– presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
– versamento annuale dell’Iva;
– versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef;
– versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’Irpef;
– adempimenti dei sostituti d’imposta;
– comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva;
– comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Inoltre, i contribuenti che applicheranno il nuovo regime agevolato saranno soggetti agli studi di settore.

Il regime contabile in questione, infine, cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è venuta meno una delle condizioni previste per beneficiare del regime medesimo o si verifica una causa di esclusione, oppure a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime contabile ordinario.    
   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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