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Novità Irpef - Ires
28 Maggio 2011

Nuovi chiarimenti in materia di Controlled Foreign Companies.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23 del 26 maggio 2011, ha risposto a diversi quesiti relativi all’applicazione della normativa in materia di Controlled Foreign Companies.

I chiarimenti dell’Agenzia hanno riguardato in primo luogo l’ambito soggettivo. E’ stato, a tal proposito, precisato che la disciplina delle CFC non trova applicazione con riferimento alle entità estere che, per le loro caratteristiche operative, derivanti dalla stessa legge che le disciplina ed in base alle quali sono costituite, sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro, seguono politiche di investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza, sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività in autonomia dai partecipanti stessi. Si tratta, ad esempio, dei fondi cosiddetti armonizzati, amministrati secondo le direttive comunitarie, o degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che sono stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo e comunque assoggettati a forme di vigilanza.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti, altresì, riguardo alle banche, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ed ai soggetti che appartengono al settore dell’intermediazione finanziaria.

Ancora, l’Agenzia si è occupata dell’interpello disapplicativo. E’ stato ribadito che le istanze di interpello CFC devono essere presentate 120 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E’ stato, inoltre, precisato che, alla luce della complessità delle questioni che sono state poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e delle conseguenti difficoltà applicative, le istanze il cui termine di presentazione sarebbe scaduto tra il 1° giugno ed il 30 giugno 2011 si considereranno validamente proposte se presentate entro il 30 giugno.

Inoltre, è stato chiarito che, nel caso nel quale il contribuente non alleghi all’istanza relativa alle CFC i documenti necessari ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa in materia, senza specificare i motivi della mancata esibizione, l’interpello verrà dichiarato inammissibile. La pronuncia di inammissibilità comunque non pregiudica la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello sulla medesima fattispecie, fornendo quegli elementi la cui mancanza ha determinato la pronuncia di inammissibilità, purché tale nuova istanza venga presentata nel termine predetto dei 120 giorni.      

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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