Con la Circolare n. 60 del 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni riguardo alla corretta attuazione alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 2010 in merito alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative.
In particolare, le modifiche riguardano il regime fiscale applicabile alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita. Prima dell’emanazione del Decreto Legge la variazione in questione concorreva integralmente alla formazione del reddito d’esercizio. Ora, invece, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita concorre a formare il reddito d’esercizio in una determinata percentuale, costituita dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, anche se esenti o esclusi (con riferimento sempre al ramo vita).
La nuova norma non si applica nel caso in cui la liquidità anticipata non possa essere impiegata in investimenti che possono dare luogo a proventi esenti o esclusi, come nel caso in cui il rischio degli investimenti sia sopportato dagli assicurati o nel caso in cui le riserve tecniche derivino dalla gestione dei fondi pensione.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha richiamato la disposizione del Decreto Legge n. 78 del 2010 secondo la quale la percentuale da applicare alla variazione deve rilevare comunque in misura non inferiore al 95 % e non superiore al 98,5 %.
La medesima limitazione deve, poi, trovare applicazione anche qualora la variazione delle riserve sia negativa.
Riguardo ai tempi di applicazione della nuova regola, l’Agenzia ha precisato che essa produce i suoi effetti, sia pur nella misura ridotta del 50 %, già in sede di versamento del secondo acconto dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore dalla Legge di conversione del Decreto Legge n. 78/2010). Inoltre, la nuova normativa si applica già nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (31 luglio 2010).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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