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Novità Irpef - Ires
25 Febbraio 2012

Nuova disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliare: in una Circolare tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 2 del 15 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina fiscale dei fondi comuni d’investimento immobiliare, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (e successive modificazioni).

L’Agenzia delle Entrate ha ripercorso l’excursus normativo in materia. Ha, quindi, evidenziato le principali caratteristiche del nuovo quadro normativo.

In particolare, è stato precisato che la nozione di fondo comune d’investimento, applicabile sia ai fondi di investimento immobiliare, sia ai fondi di investimento mobiliare, è rimasta immutata.

La disciplina dei fondi comuni di investimento si applica soltanto a quei fondi che riproducono il modello tipizzato dalle disposizioni civilistiche e che attuano forme di gestione collettiva del risparmio.

Il regime proprio del fondo immobiliare si applica in ogni caso ai fondi partecipati esclusivamente da investitori “istituzionali”.

Per quanto riguarda i redditi conseguiti dai partecipanti ai fondi immobiliari, le modifiche normative hanno previsto l’imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione in capo ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 % del valore del fondo. Questo regime, però, non si applica ai partecipanti “istituzionali”, sia che partecipino ad un fondo istituzionale, sia che partecipino ad un fondo diverso.

Nella Circolare, inoltre, è stato ricordato che il Decreto Legge n. 70 del 2011 ha introdotto, per i partecipanti non istituzionali che possiedono delle quote di partecipazione al fondo superiori al 5 %, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5 % del valore medio delle quote detenute alla data del 31 dicembre 2010.

E’ stata, altresì, introdotta la possibilità per le società di gestione del risparmio di deliberare la liquidazione dei fondi immobiliari che, alla data del 31 dicembre 2010, presentavano un assetto partecipativo diverso da quello ora previsto per i fondi istituzionali e nei quali almeno un partecipante non istituzionale deteneva una quota di partecipazione superiore al 5 %. In questo caso, sarà dovuta un’imposta sostitutiva pari al 7 % del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010 ed un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di importo pari al 7 % dei risultati conseguiti alla data del 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione.

Ancora, a seguito delle recenti modifiche normative, è stato abrogato il regime speciale previsto per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e per i fondi immobiliari riconducibili a persone fisiche appartenenti ad un medesimo nucleo familiare.

Un paragrafo specifico della Circolare è destinato agli investitori istituzionali. In particolare, è stato descritto il regime fiscale applicabile a tali investitori, sia per quanto riguarda i redditi di capitale, sia per quanto riguarda i redditi diversi.

Un altro paragrafo è, poi, destinato ai fondi non istituzionali. In particolare, è stato descritto il regime fiscale delle partecipazioni rilevanti nei fondi non istituzionali, il regime fiscale delle partecipazioni non rilevanti (partecipazioni pari o inferiori al 5 %) nei fondi medesimi ed il regime dei proventi percepiti da non residenti.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche il regime tributario dei fondi ai fini dell’Iva ed il regime tributario ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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