L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 38 del 23.06.2010, ha riportato le risposte fornite, in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ad una serie di quesiti in materia di novità relative ai Modelli Unico 2010. In particolare, è stato precisato che:
– La fabbricazione degli impianti fotovoltaici non rientra nell’agevolazione prevista dall’art. 5 del D.L. 78/2009, convertito con modifiche dalla legge 102/2009 (c.d. Tremonti – ter).
– Se il compenso del professionista viene pagato tramite bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo tramite il principio di cassa, il momento nel quale il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato con quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Non rileva, pertanto, né la data della valuta, né il momento nel quale è stato emesso l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il professionista deve scomputare la ritenuta subita nel periodo d’imposta nel quale il compenso relativo concorre a formare il proprio reddito professionale.
– I contribuenti che, pur avendo i requisiti per l’applicazione del regime dei “minimiâ€, optano per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili, ed anche, quindi, quelli relativi agli studi di settore.
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