Con Risoluzione 15 giugno 2009, n. 159, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla determinazione della soglia minima per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che non si tiene conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta ai fini della determinazione del limite massimo di reddito per l’accesso alla difesa d’ufficio nei procedimenti penali. Viceversa possono essere dedotti unicamente gli oneri di cui all’art. 10, TUIR, i quali, in virtù della loro valenza morale e sociale, vengono riconosciuti indipendentemente dal metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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