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Novità Irpef - Ires
23 Febbraio 2013

Movimentazioni bancarie con valore di operazioni imponibili anche se manca la contabilita’: scatta la presunzione se il contribuente non fornisce prova analitica.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2894 del 7 febbraio 2013, si è pronunciata riguardo ad un caso di esercizio abusivo della professione sanitaria da parte di un contribuente che non aveva istituito le scritture contabili, ma aveva numerose movimentazioni sui propri conti correnti bancari, movimentazioni che erano state oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, l’Amministrazione medesima aveva provveduto a contabilizzare le movimentazioni, considerandole come operazioni imponibili.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’operato dell’Amministrazione. In tale sede, ha ricordato che il contribuente è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari ed a dimostrare che gli stessi movimenti sono estranei al suo reddito, perché a lui non riferibili di fatto o perché ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.

La Suprema Corte ha, quindi, sostenuto la legittimità dell’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati e degli elementi risultanti dall’esame dei conti correnti bancari del contribuente, al fine di dare fondamento alla presunzione di consequenzialità da operazioni imponibili.

Ancora, la Corte ha ricordato il proprio orientamento in tema di Iva, secondo il quale, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente, non è sufficiente una prova generica. E’ necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità ad attività estranea e non imponibile di ogni singola movimentazione del conto. Altrimenti si deve presumere l’inerenza dei movimenti del conto ad operazioni imponibili.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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